Statuto

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E’ costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e successive modifiche l’Associazione Oncologia Pediatrica E Neuroblastoma (Associazione OPEN) Organizzazione di Volontariato, in breve Associazione OPEN ODV. L’Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione di Volontariato” o dell’acronimo “ODV”, nonché del proprio logo . In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito detto ” Associazione OPEN ODV “, nella denominazione sarà inserito l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” che quindi sarà “Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma (Associazione OPEN) Organizzazione di Volontariato – ETS” e di tale denominazione ne dovrà far uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. La sede legale è stabilita in Salerno alla Via Andrea Laurogrotto n.19. Il trasferimento della sede all’interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo potrà istituire, ove ne ricorra l’esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni dell’ Associazione OPEN ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione OPEN ODV. L’Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento dall’Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all’Art. 28.

SCOPI E FINALITA’

L’ Associazione opera senza scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’ Associazione OPEN ODV. L’Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura dei tumori dell’età pediatrica, nonché il miglioramento dei servizi e dell’assistenza socio-sanitaria, a favore dei minori malati di cancro e delle loro famiglie.

ATTIVITA’

Per il perseguimento dei suddetti scopi, l’Associazione svolge le attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 comma 1 del D.L.gs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti lettere:

interventi e servizi sociali ai sensi dell’Articolo 1. Commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
interventi e prestazioni sanitarie;
prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo
2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, 223, e successive modificazioni;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
t) organizzazione e gestione di attività sportive
Per il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione potrà in via esemplificativa e non esaustiva patrocinare, promuovere, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione ed attività per:

incentivare e realizzare l’attività del volontariato senza fini di lucro;
contribuire agli impegni necessari per l’esecuzione di ricerche tendenti a risolvere problemi di eziologia, epidemiologia, patogenesi, prevenzione, diagnosi e terapia dei tumori dell’età pediatrica;
promuovere il contatto e la collaborazione tra i gruppi di ricerca e di assistenza esistenti, incoraggiando gli studi e le ricerche per la prevenzione e la cura del cancro pediatrico;
promuovere ogni opportuna iniziativa anche per attuare il coordinamento sinergico tra le varie associazioni idonee a migliorare la qualità della cura e dell’assistenza ai pazienti, anche domiciliare;
nell’ambito di quanto previsto al punto 3), promuovere la formazione di nuovi ricercatori;
facilitare gli scambi di informazione scientifica, patrocinare ed organizzare convegni, sollecitare l’intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, di istituzioni, di società e di privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative ai tumori dell’età pediatrica, alla loro importanza sociale, al ruolo che esse rivestono come fronte di avanguardia per la lotta contro i tumori pediatrici maligni;
collaborare con gli organi legislativi e di governo, statali e regionali, e degli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
collaborare con le autorità, con i centri universitari e ospedalieri e con tutte le altre istituzioni competenti nell’organizzazione e nel miglioramento dei servizi e delle strutture sanitarie, dell’assistenza sanitaria e di quella sociale e psicologica, in favore dei minori malati di cancro e delle loro famiglie;
attuare ogni altro mezzo ed attività finalizzati agli scopi
Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati con prestazioni personali, spontanee e gratuite. L’Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle previsioni in materia di volontariato. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

RISORSE E STRUMENTI

Tenendo conto da quanto previsto dalla normativa vigente, l’Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi associativi. In particolare potrà:

svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie commerciali, in proprio o mediante convenzioni;
acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o Società;
rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale;
acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso ed in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di
L’Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Per le attività di interesse generale prestate l’Associazione OPEN ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L’Associazione può esercitare, a norma dell’Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo. L’esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività dietro il mero rimborso delle suddette spese.

ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

quote versate dagli associati;
erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche;
donazioni, eredità e legati;
contributi, rette, concorsi spese, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri;
proventi di sottoscrizioni pubbliche, manifestazioni ed altre iniziative ed attività promosse nell’interesse dell’Associazione e da questa autorizzate;
ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l’oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio ad eccezione dei beni vincolati ad una particolare destinazione del donatore o testatore, è disponibile per le spese di funzionamento, mantenimento ed investimento dell’Associazione. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie e di quelle secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto associativo.

ASSOCIATI

L’Associazione si compone di associati in numero illimitato e comunque non inferiore a sette persone fisiche. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di amissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nella misura di sette persone di cui sopra, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Possono essere associati tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per il perseguimento delle finalità associative e versino la quota associativa minima stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono ammessi previa presentazione di apposita domanda scritta, con delibera del Consiglio Direttivo comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati. Le iscrizioni decorrono dal momento dell’accoglimento della domanda di ammissione ed il nuovo associato è tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione come stabilita dal Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro sessanta giorni, motivandola. L’aspirante associato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea degli associati. L’ammissione a associato è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restante il diritto di recesso. La qualifica di associato è intrasmissibile e nessun diritto possono vantare gli associatii e i loro eredi sul patrimonio dell’Associazione, in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo: Gli associati non possono intrattenere con l’Associazione rapporti contrattuali dai quali derivi loro un beneficio economico. Sono ammessi, in deroga al predetto principio, i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. La qualità di volontario, associato e non, è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra tipologia di rapporto retribuita con l’Associazione.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno il diritto di: votare in Assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa; essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visone dei bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, previamente autorizzate dal tesoriere, secondo i criteri stabiliti dal Lgs. 117/17. Gli associati che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Tutti gli associati hanno il dovere di: rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; versare la quota associativa annuale secondo l’importo e le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’Associazione; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

recesso, presentando apposita dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo con effetto allo scadere dell’anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima;
esclusione, deliberata se non per gravi motivi, con effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la comunicazione, motivata, è inviata all’interessato con prova dell’avvenuto ricevimento. Rimane fermo il diritto dell’associato escluso di ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione in particolare, l’esclusione è deliberata per:
aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l’Associazione, i suoi organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per almeno tre mesi dalla data o scadenza stabilita al 31 marzo (31/03) e decorsi quindici giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio Direttivo;
causa di
Gli associati che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ORGANI

Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati; l’organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo; il Presidente; l’Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 30 del codice del Terzo l’Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 31 del Codice del Terzo Contribuiscono all’esecuzione e all’attuazione delle decisioni assunte dagli organi, pur non essendo tali, il Segretario e il Tesoriere.

COMPOSIZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie o straordinarie tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro degli associati. Non si considerano in regola coloro che non abbiano versato la quota associativa entro i termini previsti dall’Art. 8. Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo e del Comitato Scientifico. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne siano due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.

COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti

elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
nomina e revoca il Presidente;
nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell’Organo di Controllo ovvero l’unico componente in caso di organo monocratico;
nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno,
il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi in cui questa funzione non sia attribuita all’Ordine di Controllo;

si pronuncia, ove richiesto dall’interessato, sulle domande di ammissione a Socio non accolte dal Consiglio Direttivo;
delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sull’esclusione dei Soci;
delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo e del bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge, redatti a cura del Consiglio Direttivo;
determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consiglio Direttivo non vi provveda;
delibera sulla responsabilità del comportamenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per L’Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti:
delibera sulle modifiche dello Statuto;
delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
delibera il trasferimento della sede nell’ambito di un Comune diverso da quello dove è istituita la sede legale;
delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate dal presidente dell’Associazione, appositamente delegato dall’organo direttivo o da chi ne fa le veci, non meno di quindici gironi prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. L’Assemblea si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione. Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a, mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, purchè tutti con avviso di ricezione e con preavviso di almeno quindici giorni. In aggiunta e non in alternativa alle modalità suddette, la convocazione può avvenire ulteriormente, con affissioni di avviso presso la sede sociale almeno venti giorni prima con indicazione di tutti gli elementi già indicati. L’avviso è inviato altresì ai componenti del Consiglio Direttivo, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell’Organo di Controllo. L’avviso contiene l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. Il luogo in cui si tiene l’assemblea può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione. In tutti i casi l’avviso deve contenere la data, l’ora e il luogo della convocazione e l’indicazione delle materie e degli argomenti da trattare. L’avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve avere luogo nello stesso giorno della prima. Quando all’ordine del giorno dell’assemblea vi siano modifiche dello Statuto l’avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l’Assemblea in prima convocazione. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l’anno, una entro il 31 gennaio per l’approvazione del bilancio preventivo e l’altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest’ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre convocata:
a) per decisione del Consiglio direttivo;
b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei suoi soci;
c) su richiesta, scritta e motivata, dell’Organo di controllo

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, sia in prima, sia in seconda convocazione, a norma dell’Art. 21 del Codice Civile. I Soci possono farsi rappresentare in assemblea conferendo delega scritta solo ad altri associati che non siano componenti del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Ogni associato ha un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto al voto. Le delibere dell’assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei voti. Allo stesso modo l’assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in caso di parità di voti, si considera eletto:
a) per il Consiglio Direttivo, colui che sia associato da maggior tempo;
b) per l’organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore di voti a seguito del ballottaggio;
c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età. Per le modifiche dello Statuto e dell’atto costitutivo occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, anche a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l’avviso di convocazione dell’assemblea. Le delibere prese in conformità al presente Statuto ed alla legge obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di cinque e un massimo di sette membri, eletti dall’assemblea, scelti tra le persone fisiche associate. Decadono i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio dura in carica tre anni, rinnovabile e senza limiti di mandati. In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina attraverso la convocazione dell’Assemblea. Il Consigliere così eletto rimarrà in carica fino alla scadenza dell’originario Consiglio Direttivo. Il Consiglio decade integralmente se viene meno la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso è necessaria la sua totale rielezione da parte dell’Assemblea.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge o il presente Statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo:

nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca Segretario e Tesoriere,
determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;

nomina e revoca i Vice Presidenti dell’Associazione, nel numero massimo di due;
nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico ed il suo Presidente
delibera sulla ammissione degli associati e motiva l’eventuale decisione di non ammissione;
stabilisce la quota associativa annuale;
delibera il trasferimento della sede dell’Associazione, ove lo ritenga opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
istituisce eventuali sedi operative;
stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario per l’esercizio di attività e l’attuazione di iniziative nell’ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell’Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l’esecuzione;
presenta all’Assemblea dei Soci il bilancio preventivo, quello consuntivo ed il bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge;
individua le attività diverse da quelle di interesse generale e ne documenta il
carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;

approva il Regolamento interno dell’Associazione ed ogni altro regolamento finalizzato a disciplinare le diverse attività dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà conferire deleghe specifiche ai propri componenti nonché deliberare di conferire procure per singoli atti e contratti o per categorie di atti o contratti.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIERETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte all’anno, di cui la prima entro il 31 marzo, per l’approvazione del progetto di bilancio consuntivo e di bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo si riunisce altresì ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta, indicandone l’ordine del giorno, almeno un terzo dei propri componenti, ovvero un terzo dei componenti dell’Organo di Controllo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, la convocazione è fatta a cura dell’Organo di Controllo. Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede legale o nel diverso luogo indicato nell’avviso. esso è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno dieci giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purchè con avviso di ricezione. In tutti i casi l’avviso deve contenere la data, l’ora e il luogo della convocazione e l’indicazione delle materie e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di almeno quarantotto ore mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purchè con avviso di ricezione. In tutti i casi l’avviso deve contenere la data, l’ora e il luogo della convocazione e l’indicazione delle materie e degli argomenti da trattare. In mancanza della formalità di convocazione, il consiglio direttivo si reputa validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica.

ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. Non è consentita la partecipazione per delega. Esso delibera con la maggioranza dei voti dei suoi componenti presenti, computando tra questi anche gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’adunanza. Alle adunanze possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti dell’Organo di Controllo ed il Segretario, che di regola ne redige il verbale. Alle adunanze potrà essere invitato, anch’egli senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Scientifico o altro membro da lui designato. delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della seduta consiliare, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell’Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio. Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale. Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto, convoca e presiede l’Assemblea degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo. Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile senza limite di mandati. In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vice Presidente (ovvero dal Vice Presidente più anziano di età se ve ne sono due).

ORGANO DI CONTROLLO

L’Assemblea dei Soci nomina i tre membri effettivi ed due supplenti dell’Organo di Controllo, tutti non associati, nominando tra essi il Presidente ovvero l’unico componente nel caso di Organo monocratico. I componenti sono scelti fra gli iscritti ad albi professionali e almeno un membro effettivo e un supplente devono essere iscritti al Registro dei Revisori legali. Si applicano in ogni caso gli Artt. 2397 e 2399 del Codice Civile. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limite di mandato. La carica di componente dell’Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all’interno dell’Associazione OPEN ODV. I membri devono in ogni caso garantire l’indipendenza e l’assenza di conflitti d’interessi nell’esecuzione del loro mandato. I membri supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono quelli effettivi quando questi, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato; i sostituti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede a reintegrare l’Organo. L’ Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
b) presenta all’Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l’Assemblea dei Soci o il Consiglio Direttivo;
d) monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida di cui allo stesso D.Lgs. 117/2017;
f) provvede a quant’altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.
Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo. La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo ritenga opportuno da un revisore legale o da una società di revisione, oppure dall’Organo di Controllo, purchè costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’incarico è conferito dall’assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.

DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo nomina con scadenza triennale un Direttore Scientifico, non socio dell’Associazione , scelto tra i luminari italiani o stranieri esperti nei settori in cui l’Associazione esplica la propria attività. Il Direttore Scientifico è rieleggibile senza limite di mandati e svolge la sua attività gratuitamente. Il Direttore Scientifico: a) esamina, quando richiesto dal Consiglio Direttivo, tutte le domande di fondi per progetti di ricerca oncologica pediatrica come pure quelle per l’assegnazione di borse di studio. Dette richieste dovranno essere redatte nella forma di proposte di ricerca con il relativo preventivo; gli eventuali beneficiari dovranno rendere conto dell’utilizzo dei fondi ricevuti; b) esaminate le richieste, dovrà sottoporre tali proposte ad almeno tre referees, sempre diversi, scelti tra esperti in ricerca nel campo del settore oncologico pediatrico o in settori biomedici affini, nazionali ed internazionali. In caso di due referees favorevoli, il Direttore Scientifico dovrà comunicare i risultati dei pareri ricevuti dai referees al Consiglio Direttivo impegnandosi a controllare i rendiconti dei beneficiari e, se richiesto, a darne notizia al Consiglio Direttivo con gli eventuali opportuni commenti; c) ha il compito di valutare i progetti di ricerca (dopo averli sottoposti a referees) e le borse di studio e di proporne l’eventuale approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Ha inoltre il compito di consulenza in materie scientifiche di interesse per l’Associazione. Il Direttore Scientifico è convocato dal Presidente, nell’ambito della riunione del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno cinque giorni, mediante lettera o altre modalità equipollenti, anche mediante e-mail, purchè con avviso di ricezione. In tutti i casi l’avviso deve contenere la data, l’ora e il luogo della convocazione e l’indicazione delle materie e degli argomenti da trattare. L’intervento e/o qualsiasi altra comunicazione del Direttore Scientifico verrà inserito nel verbale del Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Il Tesoriere dura in carica per l’intero mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, revoca o decadenza. Il Tesoriere sovrintende l’attività amministrativa nonché alla gestione patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti mansioni: tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell’Associazione; gestione della cassa e dei conti correnti bancari e/o postali, disponendo dei poteri di firma nei limiti e secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio Direttivo; stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio Direttivo cui partecipa, senza diritto di voto, se nominato al di fuori dei suoi componenti.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale, entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e il bilancio sociale, quest’ultimo nei casi in cui è previsto dalla legge: Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale sono approvati dall’Assemblea dei Soci e pubblicati sul sito internet dell’Associazione. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto di gestione, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione, e dalla relazione dimissione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

LIBRI SOCIALI

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione iscriverò i volontari in un apposito registro. Isoci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’Art. 18 del D.Lgs. 117/2017

LAVORATORI

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione può essere sciolta dall’Assemblea degli associati in sede straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto. In particolare l’Associazione si scioglie qualora il numero degli associati sia inferiore a sette e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno, così come previsto dall’Art. 6 del presente statuto. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione, con le stesse maggioranze, nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’Art. 30 del Codice Civile e degli Artt. 11 – 12 delle disposizioni di attuazione del medesimo. In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.